Famiglia

Il nucleo familiare necessita in alcuni casi di essere tutelato, di trovare nuovi equilibri tra i componenti o di renderlo impresa. Tanti sono gli strumenti che con l'aiuto del Notaio possono essere analizzati.

Contratti di convivenza

I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell'amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.

Si tratta di un contratto che può essere redatto dal notaio a cui le parti si rivolgono per ottenere un risultato, cucito addosso alle proprie specifiche esigenze, qualora si intenda iniziare una convivenza o sorga l'esigenza di "programmarne" lo svolgimento, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una vicenda successoria. Ovviamente, non si tratta di atti "fac simile", ma occorrerà verificare insieme le esigenze specifiche della coppia per disciplinare i diversi aspetti patrimoniali, consentendo di tutelare in questo modo, nero su bianco, la parte debole della coppia.

È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano:

  • le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica;
  • i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione);
  • le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
  • le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;
  • la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno

Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. E' logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza.

Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.

Sono ritenute ammissibili clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l' obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Si tratterebbe, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l'interesse dei figli (da considerarsi sempre preminente rispetto all'interesse dei conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).

Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso. L'esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:

  • essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;
  • essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all'altra parte, di un corrispettivo (multa penitenziale)

Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è un istituto al quale possono ricorrere le persone che si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione:

  • fisica;
  • psichica

In generale, quindi, l’amministrazione di sostegno è una misura meno grave rispetto alla interdizione e rappresenta un istituto moderno e sufficientemente elastico a tutela dei soggetti disabili, che tiene conto dell’esigenza di rispettare e valorizzare la loro residua capacità di agire.

L’amministrazione di sostegno si attiva mediante ricorso al giudice tutelare, il quale, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, con il quale viene designato l’amministratore di sostegno e definito l’oggetto del suo incarico.

E' molto importante la scelta dell’amministratore di sostegno: deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, la scelta potrà pertanto cadere sul coniuge, sul convivente, su altro parente fino al quarto grado, ma anche su un estraneo. Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. È anche possibile designare, mediante testamento, un determinato soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio.

Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile inoltre revocare gli amministratori di sostegno già designati.

La designazione fatta con atto pubblico ha un grande valore, in quanto è vincolante per il giudice tutelare: questi può infatti disattenderla soltanto ove ricorrano gravi motivi.

Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde completamente la propria capacità di agire, ma soltanto in relazione ad alcuni specifici atti.

In particolare, l’amministrato:

  • deve essere assistito o rappresentato dall’amministratore di sostegno nel compimento degli atti espressamente indicati nel decreto del giudice tutelare;
  • conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno

L’amministrazione di sostegno è quindi uno strumento estremamente duttile: esso viene infatti configurato caso per caso, secondo le peculiarità ricorrenti nella specifica ipotesi.

In ogni caso, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di:

  • compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
  • fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della redazione;
  • sposarsi;
  • riconoscere i propri figli

Ci si può rivolgere al notaio per la designazione dell’amministratore di sostegno che si effettua con atto pubblico o scrittura privata autenticata e risulta vincolante per il giudice che può disattenderla solo in presenza di gravi motivi. Anche nella gestione del patrimonio dell’amministrato, il notaio svolge un ruolo importante: verifica la capacità di agire dell’amministrato e controlla l’identità e i poteri dell’amministratore di sostegno in relazione ad ogni specifico atto, inoltre può predisporre direttamente o dare assistenza per presentare il ricorso di volontaria giurisdizione.

Comunione legale

La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all’atto di acquisto. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi.

In mancanza di una scelta diversa dei coniugi, si costituisce per legge al momento del matrimonio. Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene (c.d. comunione immediata).

La comunione legale può riguardare:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio

Quando, invece, il regime di comunione dei beni riguarda solo i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale si parla di comunione de residuo e può riguardare:

  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
  • le aziende gestite da uno dei coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli incrementi delle aziende gestite da uno dei coniugi e costituite prima del matrimonio

Vi sono, poi, i beni personali che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi e cioè:

  • i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio;
  • i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per perdita della capacità lavorativa;
  • i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio. In questo caso i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorrono i seguenti requisiti:
    • il coniuge acquirente deve rendere un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto;
    • qualora l’acquisto riguardi beni immobili o mobili registrati, anche l’altro coniuge deve intervenire all’atto

L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare:

  • gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge;
  • gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi

Altro importante aspetto riguarda la responsabilità per gli eventuali debiti.

I beni della comunione rispondono direttamente:

  • per gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
  • per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, nell’interesse della famiglia;
  • per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi

I beni della comunione, invece, rispondono sussidiariamente:

  • per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, per interessi estranei alla famiglia

Responsabilità sussidiaria significa che i creditori devono soddisfarsi prima di tutto sui beni personali del coniuge loro debitore: ma in caso di insufficienza possono aggredire anche i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Lo scioglimento della comunione legale si verifica per le seguenti cause:

  • morte di uno dei coniugi;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • separazione personale;
  • scelta della separazione dei beni, mediante apposita convenzione

I coniugi possono, quindi, passare dal regime della comunione legale al regime della separazione dei beni, mediante una convenzione stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.

Separazione dei beni

La separazione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in virtù del quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

La separazione dei beni non ha nulla a che vedere con la separazione personale consensuale o giudiziale e non incide in alcuno modo su i diritti (anche ereditari) del coniuge.

La separazione dei beni opera solo in presenza di apposita scelta in tal senso da parte dei coniugi che può essere avvenire in due modi:

  • al momento del matrimonio, mediante dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio;
  • in qualsiasi momento successivo al matrimonio, mediante la stipula di una convenzione matrimoniale (un vero e proprio contratto)

In quest’ultima ipotesi, la convenzione viene stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, e verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio. L’amministrazione dei beni spetta ai coniugi separatamente, ciascuno in relazione ai beni di cui è titolare esclusivo.

Altro aspetto da considerare è quello della responsabilità per gli eventuali debiti. Essa grava separatamente su ciascuno dei coniugi: questo significa che i creditori possono soddisfarsi solo sui beni del coniuge loro debitore, senza possibilità di aggredire i beni dell’altro coniuge.

Fondo patrimoniale

Oltre a scegliere tra comunione legale o separazione dei beni, i coniugi possono anche scegliere se costituire un fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale è un particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: ciò significa che il fondo patrimoniale è un patrimonio destinato ad uno specifico scopo.

Possono essere compresi nel fondo solo:

  • beni immobili;
  • beni mobili registrati;
  • titoli di credito

Conferire beni in fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà. Di conseguenza, il conferimento può avvenire in due modi:

  • la proprietà del bene conferito va ad entrambi i coniugi;
  • in alternativa, ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene conferito

La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire:

  • da parte dei coniugi;
  • da parte di un terzo. In questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi

In ogni caso, la costituzione del fondo patrimoniale deve avvenire con la stipula di una convenzione per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Registri immobiliari.

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre distinguere due ipotesi:

  • se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi;
  • se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorre anche l’autorizzazione del giudice

L’atto di costituzione del fondo può però stabilire regole diverse: di conseguenza, anche in questo caso i consigli del notaio sono importanti per trovare la soluzione più corretta per le proprie esigenze.

Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, in quanto destinato alla garanzia di specifici creditori. Infatti, i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia: ciò significa che, qualora il creditore sappia che il debito non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui beni del fondo.

La cessazione del fondo patrimoniale, cioè il venir meno dello stesso, si verifica per le seguenti cause:

  • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

In tali ipotesi, tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato.

Fonte: www.notariato.it

Il Notaio Nadia Accettullo è membro di Studio Notarile Nadia Accettullo - Notaio Seregno | European Notarial Network